ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA
“GRAN GALA DEI PAPPAGALLI”
(associazione di promozione sociale)
Articolo 1 – Denominazione
E’ costituita, fra allevatori ed amatori di psittacidi, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’Associazione di promozione sociale denominata:
“Gran Gala dei Pappagalli”
L’Associazione, se inscritta all’Anagrafe delle ONLUS, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa d’utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
Articolo 2 – Sede
L’AssociazioneOrnitologica Gran Gala dei Pappagalli ha sede legale in Via Campagna n. 44 in Comune di Vazzola (TV).
Eventuali variazioni della stessa sono di competenza dell’Assemblea in seduta ordinaria, non comportano modifiche statutarie ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Articolo 3 – Statuto e Regolamento
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento redatto dal Comitato Direttivo.
Lo Statuto e l’eventuale Regolamento vincolano gli associati alla loro osservanza e costituiscono la regola fondamentale di comportamento nell’attività dell’organizzazione stessa.
Articolo 4 – Finalità
L’Associazione è indipendente, apolitica e apartitica e non ha alcuno scopo di lucro, non persegue fini speculativi, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione si propone altresì, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 del decreto legislativo del 4.12.1977 n. 460, in particolare:
- la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, (con esclusione dell’attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22).
- la promozione della cultura e dell’arte popolare
L’Associazione prevede inoltre, di svolgere le seguenti attività anche attraverso la distribuzione ai propri associati di anelli identificativi individuali, inamovibili e obbligatori per i propri psittacidi, essenziali per la tutela della specie e per poter partecipare a esposizioni e manifestazioni ornitologiche. Sarà compito del segretario o di un consigliere incaricato dal Presidente, provvedere, tra l’altro, alla tenuta di apposito registro di distribuzioni anelli.
- Attiverà un servizio online non solo per gli allevatori ma anche per tutti coloro che desiderano risalire alle origini degli psittacidi tramite il codice R.A.P. (Registro Allevatori Psittacidi) riportato nell’anellino che indica la sigla personale dei soggetti, anche al fine dell’ottenimento di informazioni su alimentazione, ambientamento, data di nascita, provenienza dei genitori, ecc.
- Diffonderà le finalità, le attività e i principi dell’Associazione tramite la realizzazione e divulgazione di pubblicazioni informative o di approfondimento, anche con mezzi audiovisivi e “sistemi informatici web”.
Nei limiti fissati dalla Legge, L’Associazione può avvalersi, per la realizzazione dei compiti statutari, di collaboratori e/o consulenti.
Inoltre:
- svolgerà attività di pet terapy negli ospedali e nei centri di ricovero per anziani.
- parteciperà a iniziative che possano divulgare la conoscenza degli psittacidi nelle scuole ed in ambienti sociali.
L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
L’AssociazioneOrnitologica“Gran Gala dei pappagalli” attuerà le proprie iniziative finalizzandole anche per:
- la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura.
- preservare gli psittacidi che possono essere allevati in cattività, secondo i dettami della legge, e contribuire a portare il proprio apporto alla scienza ornitologica.
- sensibilizzare e incentivare la conservazione delle specie e sottospecie di psittacidi, con particolare riferimento a quelle in pericolo di estinzione, anche attraverso l’organizzazione di iniziative a carattere culturale e divulgativo.
- garantire il patrimonio genetico di salvaguardia delle specie in estinzione e contribuire alla definizione di norme, leggi e disposizioni che attengono agli uccelli di compagnia.
- portare a conoscenza le tecniche di allevamento nel rispetto dei diritti degli animali finalizzandole ad un allevamento amatoriale in ambiente domestico privo di qualsiasi maltrattamento.
Per meglio raggiungere gli scopi statutari L’Associazione curerà e organizzerà ogni anno, in uno o più periodi da stabilirsi, esposizioni ornitologiche e mostre-scambio, sia a livello locale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale, anche collaborando con Istituti e Organizzazioni che nei loro statuti abbiamo scopi analoghi.
ART. 5 – Soci
- Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che dimostrano di condividerne gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
- L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione èil Consiglio Direttivo, in votazione segreta, con voto all’unanimità.
- Il richiedente, che nella sua richiesta dovrà essere “presentato da un socio”, può inoltrare richiesta di ammissione mediante un “modello di iscrizione”, specificando le proprie complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa e descrivendo le motivazioni della richiesta a dimostrare della condivisione delle finalità statutarie.
Il diniego deve essere motivato ed è appellabile all’Assemblea entro 15 gg dalla comunicazione del C.d. Il diniego dell’Assemblea è insindacabile.
- I soci sono suddivisi in tre categorie:
– soci fondatori
– soci effettivi allevatori o amatori
– soci onorari
fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione e che sono citati nell’atto costitutivo dell’Associazione stessa.
Effettivi allevatori e amatori: coloro che, presentata regolare domanda verranno accettati come tali, verseranno la quota di iscrizione e pagheranno le quote annuali anticipate che di anno in anno verranno stabilite dal Consiglio diretti.
I soci effettivi devono essere iscritti obbligatoriamente al Registro Nazionale Allevatori Psittacidi R.A.P., con numero progressivo federale d matricola.
onorari: sono coloro che sono nominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti acquisiti a favore dell’Associazione, o che nella loro vita privata o professionale si sono distinte per attività attinenti alle finalità statutarie dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.
5 I soci parteciperanno alle assemblee con diritto di parola e di voto deliberativo.
- La quota associativa è intrasmissibile.
- Tutti i soci devono essere muniti di tessera associativa
- Per i soci che non abbiano raggiunto il diciottesimo anno di età il diritto di voto verrà esercitato dalla patria podestà.
- All’Associazione possono aderire altre Associazioni senza fini di lucro o aventi la medesima finalità. L’adesione ha valore annuale e da diritto a n 1 (un) voto all’interno dell’Assemblea Generale.
- La partecipazione volontaria dei soci all’attività associativa ha rilevanza fondamentale.
ART. 6 – Diritti e doveri dei soci
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Possono essere eletti a cariche sociali tutti i soci che, alla data fissata per l’assemblea risultino iscritti nel libro dei soci e siano in regola con il pagamento della quota annuale.
- I soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e possono richiedere un rimborso spese per i costi sostenuti per lo svolgimento di attività prestata all’Associazione su richiesta del Consiglio Direttivo.
- I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, libero, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali ed in funzione della programmazione concordata.
- Per i soci, ai sensi e per gli effetti della lettera “c” dell’art 5 del D.Leg. 04/12/1997 n. 40, vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti, e per la nomina delle cariche associative.
- I soci sono tenuti ad un comportamento etico, sia verso gli associati che all’esterno dell’Associazione, animato da spirito di solidarietà, correttezza e rigore morale.
ART. 7 – Recesso ed esclusione del socio
- Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente, senza diritto di rimborso delle quote associative versate o contributi, di utili o avanzi di gestione, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto ed atti successivi, o attua comportamenti contrari alle finalità degli stessi, o danneggia moralmente o in qualsiasi modo l’Associazione, può essere escluso dall’Associazione stessa.
- Il socio può essere escluso dall’Associazione anche per morosità, nel caso di mancato versamento entro 15 giorni dalla data stabilita per i versamenti associativi annuali.
- L’esclusione è deliberata a maggioranza dall’Organo Direttivo con voto segreto, dopo aver convocato l’associato tramite lettera r.r. o email certificata, per la Sua audizione, e deve essere motivata. E’ ammessa la possibilità d’appello all’Assemblea, entro 15 gg dalla comunicazione del C.D.
Il recesso o l’esclusione sono insindacabili.
ART. 8 – Organi sociali
- Gli organi dell’associazione sono:
– Assemblea dei soci,
– Consiglio direttivo,
– Presidente,
ed eventualmente, il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 9 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.
Possono prendere parte alle votazioni tutti i soci fondatori, effettivi e onorari che, alla data fissata per l’assemblea risultino iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota annuale.
- E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso con lettera r.r. o email certificata, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
- L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci, o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 10 – Compiti dell’Assemblea
- L’Assemblea deve:
– approvare il documento programmatico;
– approvare il rendiconto del conto consuntivo e preventivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– determinare le linee generali d’indirizzo dell’attività dell’associazione;
– approvare il regolamento interno;
– deliberare in via definitiva sulla non ammissibilità e sull’esclusione dei soci (nei casi di ricorso);
– eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, ed eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; a parità di voti si considera eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all’Associazione, e in caso di parità, il socio più anziano d’età.
– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
– in caso di assoluta necessità l’Assemblea Generale può nominare un Commissario con il compito di amministrare l’Associazione e di preparare le elezioni per la costituzione di un nuovo Consiglio Direttivo. La durata massima del commissariamento è di sei mesi.
ART. 11 – Validità Assemblee
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
- Non sono ammesse deleghe.
- Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
- L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
- Nell’Assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare alle maggioranze previste per la prima.
ART. 12 – Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è composto da sette o quindici membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
- Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti d’ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e il documento programmatico annuale.
- Il consiglio direttivo dura in carica per n. tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno 1/3 dei Consiglieri,
nella modalità dallo stesso deliberata.
Il C.D. può affidare ai suoi componenti incarichi speciali.
Il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi, e per gli adempimenti di ordinaria amministrazione.
ART. 13 – Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, o da un componente appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 14 – Presidente
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie; ad esso compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione.
- Il Presidente può nominare un Vicepresidente, che lo sostituisce nei casi d’impedimento nell’esercizio delle proprie funzioni.
- Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può nominare un Segretario e un Tesoriere, scelti fra i soci.
ART. 15 – Collegio dei Revisori (eventuale)
- Nel caso di costituzione, Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri, di cui uno Presidente, eletti dall’Assemblea fra i soci che presentino una adeguata professionalità.
- I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ad essi non spettano emolumenti.
- Il Collegio esercita, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione contabile, sui bilanci consuntivi e preventivi. I Revisori dei conti non possono avere altre cariche all’interno dell’Associazione.
ART. 16 – Collegio dei Probiviri (eventuale)
1. L’eventuale Collegio dei Probiviri, cui è demandato di pronunziarsi sulle controversie sorte fra i soci, fra L’Associazione ed i soci e fra gli organi dell’Associazione stessa, è composto da tre membri, di cui uno Presidente, scelti preferibilmente nel campo forense: i Probiviri non devono far parte di associazioni federate, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L’elezione a Proboviro avviene per acclamazione da parte dell’Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
ART. 17 – Sostenitori
- Possono partecipare al perseguimento delle finalità dell’Associazione in qualità di sostenitori persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e ne accettano le regole.
- I sostenitori non sottoscrivono, non versano la quota sociale e non assumono i diritti dei soci. Possono liberamente contribuire alle attività dell’Associazione sia con contributi in denaro, sia prestano la propria opera volontaria.
- É previsto un registro dei sostenitori tenuto dal Consiglio direttivo, al quale compete l’ammissione dei richiedenti alla qualifica di sostenitore; Il numero dei sostenitori è illimitato.
- I sostenitori possono essere invitati all’Assemblea senza diritto di voto.
ART. 18 – Risorse economiche
- Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a. contributi e quote associative;
b. donazioni e lasciti;
c. ogni altro tipo d’entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000;
- L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, o nel caso l’Associazione non sia iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, abbiano le medesime finalità.
ART. 19 – Rendiconto economico-finanziario
- Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 10 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 20 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9; In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità d’utilità sociale.
2. L’Associazione, se iscritta all’Anagrafe delle ONLUS, avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre ONLUS od organizzazioni a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 21 – Disposizioni finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.